Regione Lombardia Nota interpretativa comma 7 art 22 e comma 9 art 25 LR 26 1993
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Regione Lombardia Nota interpretativa comma 7 art 22 e comma 9 art 25 LR 26 1993

Regione Lombardia Nota interpretativa comma 7 art 22 e comma 9 art 25 LR 26 1993

Regione Lombardia ha emanato la nota in oggetto che stabilisce quanto segue:

Il comma 7 dell’art. 22 testualmente dispone: “I capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti o l’avvenuto recupero” e pertanto va correttamente intesa nel senso che l’annotazione deve essere sempre effettuata subito dopo l’abbattimento, salvi i casi in cui la contezza dell’abbattimento stesso, anche ad opera di terzi, avvenga solo al momento del recupero.

Il comma 9 dell’art. 25, dispone: “Ferma restando l’esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 35, è consentito al titolare e alle persone
dallo stesso autorizzate, entro un raggio di duecento metri dal capanno, il recupero in attitudine di caccia della selvaggina ferita anche con l’uso del cane da riporto o con l’uso di natante con motore fuoribordo con obbligo di arma scarica e riposta nell’apposita custodia.” Si ritiene che l’“obbligo di arma scarica e riposta nell’apposita custodia” sia da riferirsi al solo recupero che avvenga utilizzando tale tipologia di natante e non anche al recupero condotto su terraferma, che è effettuabile in attitudine di caccia (pertanto con arma carica e non riposta in custodia) anche con l’uso del cane da riporto, senza ulteriori limitazioni.